Diagnosi Energetica: cosa cambia con i nuovi obblighi della Direttiva UE 2023/1791

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Diagnosi Energetica: cosa cambia con i nuovi obblighi della Direttiva UE 2023/1791

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La Direttiva UE 2023/1791 modifica i criteri con cui vengono individuate le imprese soggette agli obblighi in materia di Diagnosi Energetica e Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE). Non è più determinante la qualifica di “Grande Impresa”: il nuovo riferimento è rappresentato dai consumi energetici finali dell’azienda, calcolati sulla media degli ultimi tre anni.

Per molte imprese diventa quindi importante verificare la propria situazione per comprendere quale adempimento sia effettivamente richiesto.

Come vengono individuati i nuovi obblighi

Con la nuova disciplina, il livello dei consumi energetici diventa il principale parametro per individuare gli obblighi previsti dalla normativa.

In base alla fascia di consumo dell’impresa possono infatti applicarsi adempimenti differenti, che vanno dall’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) certificato ISO 50001 all’esecuzione della Diagnosi Energetica, fino ai casi in cui non è previsto alcun obbligo diretto.

Quali imprese sono interessate

La normativa individua tre diverse fasce di consumo energetico:

  1. imprese con consumi superiori a 85 TJ;
  2. imprese con consumi compresi tra 10 TJ e 85 TJ;
  3. imprese con consumi inferiori a 10 TJ.


A ciascuna fascia corrispondono specifici obblighi e modalità di adempimento previste dalla normativa.

Come può aiutarti GARC Ambiente

GARC Ambiente supporta le imprese nella verifica dei requisiti, nella redazione della Diagnosi Energetica o affiancandole nel processo di adesione al Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001.

Perché è importante verificare la propria situazione

Verificare la classe di consumo energetico della propria impresa rappresenta il primo passo per comprendere quali obblighi si applicano e pianificare correttamente gli adempimenti previsti.

Per approfondire gli obblighi previsti dalla Direttiva UE 2023/1791, conoscere le soglie di consumo, le decorrenze, le disposizioni transitorie e gli altri aspetti operativi, consulta la pagina dedicata.

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