Diagnosi energetica e SGE: nuovi obblighi per le imprese

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Diagnosi energetica e SGE: nuovi obblighi per le imprese

Nuovi obblighi per la gestione dell'energia nelle imprese

La Direttiva UE 2023/1791 introduce nuovi criteri per individuare gli obblighi in materia di Diagnosi Energetica e Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE).

Scopri quali adempimenti si applicano alla tua impresa e come affrontare il percorso di adeguamento.

Adempimenti energetici previsti dalla Direttiva UE 2023/1791

La Direttiva UE 2023/1791 introduce nuovi obblighi in materia di diagnosi energetica e Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).

La principale novità riguarda il criterio con cui viene individuato l’adempimento: non è più determinante la qualifica di “Grande Impresa”, ma il livello dei consumi energetici finali effettivi.

Il parametro di riferimento è la media dei consumi degli ultimi tre anni, espressa in Terajoule (TJ) e calcolata considerando tutti i vettori energetici per ciascuna unità locale (stabilimento).

Quale obbligo si applica alla tua impresa?

L’adempimento previsto dipende dalla classe di consumo energetico dell’impresa.

Individua la fascia di consumo per capire quale obbligo si applica.

Imprese con consumi superiori a 85 TJ

Le imprese con consumi superiori a 85 TJ devono adottare e mantenere un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) certificato ISO 50001.

Il sistema deve essere certificato da un organismo indipendente e comprendere un’analisi energetica conforme ai criteri previsti dall’Allegato III della normativa di riferimento.

Decorrenza entro l’11 ottobre di ogni anno, a partire dal 2027.

Imprese con consumi compresi tra 10 TJ e 85 TJ

Le imprese con consumi compresi tra 10 TJ e 85 TJ devono eseguire una Diagnosi Energetica, con cadenza quadriennale se non si possiede già un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE).

La diagnosi deve essere conforme ai criteri previsti dall’Allegato III della normativa di riferimento.

Imprese con consumi inferiori a 10 TJ

Le imprese con consumi inferiori a 10 TJ sono esenti da obbligo diretto.

Restano comunque applicabili eventuali requisiti specifici previsti per le imprese energivore.

Piano d'azione

Le imprese soggette all’obbligo, sia in caso di Sistema di Gestione dell’Energia sia di Diagnosi Energetica, devono predisporre un piano d’azione che individui gli interventi ad alta fattibilità tecnica ed economica.

Devono inoltre rendere pubblici: il piano d’azione e il tasso di attuazione.

Sistemi ISO 14001 ed EMAS

Le imprese che adottano sistemi ISO 14001 o EMAS possono essere esentate dall’obbligo solo se l’analisi energetica interna rispetta pienamente i criteri minimi previsti dall’Allegato III della normativa di riferimento.

Disposizioni transitorie

Se, alla data dell’11 ottobre 2026, l’azienda dispone già di una Diagnosi Energetica in corso di validità, eseguita secondo la normativa precedente, non dovrà effettuarne una nuova.

Il nuovo obbligo scatterà alla naturale scadenza della diagnosi, una volta completato il ciclo quadriennale già avviato.

Linee guida operative

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), su proposta di ENEA, approverà le linee guida applicative entro 120 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Come può supportarti
GARC Ambiente

Comprendere quale adempimento si applica alla propria impresa è il primo passo per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa.

GARC Ambiente supporta le aziende:

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Descrivi brevemente la tua situazione e la richiesta di supporto: ti forniremo un primo orientamento sull'adempimento applicabile e sul percorso da seguire.

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